Dal 1° gennaio 2022 in vigore il Dlgs 40/2021 per attività su neve.
In particolare per le attività fuori pista c'è l'Art. 26, che riguarda chi pratica sci fuori pista, sci-alpinismo e attivita' escursionistiche.
1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attivita' escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.
3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilita'.
4. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, puo' destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo. ________________________________________________
da leggere:
- da loscarpone.cai.it: nuove regole per attività su neve
- commento di Gian Paolo Boscariol, componente del Comitato Direttivo Centrale